(Pubblicata del Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 28 del 3 agosto 2009) Preambolo Visti l'art. 2, l'art. 117, quarto comma e l'art. 121 della Costituzione; Visto l'art. 3, comma 1, l'art. 11 dello Statuto regionale; Considerato che: 1. Nella notte del 29 giugno 2009 a Viareggio un terribile incidente ferroviario ha cagionato molte vittime e devastazione; 2. E' dovere dell'assemblea legislativa della Toscana, che rappresenta la comunita' regionale, esprimere il sostegno morale e materiale alla comunita' di Viareggio cosi' duramente colpita; 3. A tal fine, si ritiene opportuno destinare una consistente parte, quantificata in 500.000,00 euro, dell'avanza di amministrazione accertata, al termine dell'esercizio 2008 del bilancio o del Consiglio regionale; 4. E' opportuno dare mandato al Presidente del Consiglio regionale, sentito l'Ufficio di presidenza, di attivare le opportune intese con la Giunta regionale, con le istituzioni locali e con le strutture della Protezione civile per l'individuazione della concreta modalita' di impiego di questo contributo di solidarieta'; si approva la presente legge: Art. 1 Finanziamento straordinario di solidarieta' 1. Il Consiglio regionale della Toscana contribuisce a sollevare le sofferenze materiali delle vittime del disastro ferroviario verificatosi a Viareggio il 29 giugno 2009 mediante un finanziamento straordinario di solidarieta' di € 500.000,00. 2. Il Presidente dei Consiglio regionale, sentito l'Ufficio di presidenza, e' incaricato di definire le opportune intese con la Giunta regionale, con le istituzioni locali e con le strutture della Protezione civile, per l'individuazione dell'intervento cui destinare il finanziamento delle relative modalita' di versamento.