(Pubblicata del Bollettino ufficiale della Regione Toscana 
                      n. 28 del 3 agosto 2009) 
 
 
                              Preambolo 
 
    Visti l'art. 2, l'art. 117,  quarto  comma  e  l'art.  121  della
Costituzione; 
    Visto l'art. 3, comma 1, l'art. 11 dello Statuto regionale; 
    Considerato che: 
      1. Nella notte del 29 giugno  2009  a  Viareggio  un  terribile
incidente ferroviario ha cagionato molte vittime e devastazione; 
      2. E' dovere  dell'assemblea  legislativa  della  Toscana,  che
rappresenta la comunita' regionale, esprimere il  sostegno  morale  e
materiale alla comunita' di Viareggio cosi' duramente colpita; 
      3. A tal fine, si ritiene opportuno destinare  una  consistente
parte,   quantificata   in   500.000,00    euro,    dell'avanza    di
amministrazione  accertata,  al  termine  dell'esercizio   2008   del
bilancio o del Consiglio regionale; 
      4. E'  opportuno  dare  mandato  al  Presidente  del  Consiglio
regionale, sentito l'Ufficio di presidenza, di attivare le  opportune
intese con la Giunta regionale, con le istituzioni locali  e  con  le
strutture della Protezione civile per l'individuazione della concreta
modalita' di impiego di questo contributo di solidarieta'; 
si approva la presente legge: 
                               Art. 1 
 
             Finanziamento straordinario di solidarieta' 
 
    1. Il Consiglio regionale della Toscana contribuisce a  sollevare
le  sofferenze  materiali  delle  vittime  del  disastro  ferroviario
verificatosi a Viareggio il 29 giugno 2009 mediante un  finanziamento
straordinario di solidarieta' di € 500.000,00. 
    2. Il Presidente dei Consiglio regionale,  sentito  l'Ufficio  di
presidenza, e' incaricato di definire  le  opportune  intese  con  la
Giunta regionale, con le istituzioni locali e con le strutture  della
Protezione civile, per l'individuazione dell'intervento cui destinare
il finanziamento delle relative modalita' di versamento.